1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico, nomina una Commissione tecnico-scientifica, di seguito denominata «Commissione», composta da quindici membri incluso il presidente.
2. La Commissione è presieduta dal presidente dell'Istituto superiore di sanità o da un funzionario dello stesso Istituto delegato dal presidente ed è composta da:
a) quattro membri esperti nelle discipline attinenti alla valutazione delle caratteristiche delle piante officinali e alla loro commercializzazione designati, rispettivamente, due dal Ministro della salute, uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e uno dal Ministro dello sviluppo economico;
b) tre membri esperti nelle materie di cui alla lettera a), individuati dal Ministro dell'università e della ricerca tra docenti
c) sette membri designati:
1) uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
2) uno dai produttori erboristici;
3) due dalle associazioni di categoria degli erboristi che esercitano la gestione del commercio al dettaglio dei prodotti erboristici;
4) uno dalla Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani;
5) uno dalle organizzazioni professionali agricole;
6) uno dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani.
3. I componenti della Commissione durano in carica due anni e sono rinnovabili per non più di due incarichi successivi. L'istituzione e il funzionamento della Commissione non comportano oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti della Commissione non spettano retribuzioni o emolumenti di qualsiasi natura.
4. La Commissione svolge funzioni consultive e di proposta nei confronti del Ministro della salute, per le finalità di cui all'articolo 3, commi 2 e 4.